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Selezione valore della controversia da presentare in mediazione

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Tipo Mediazione

Modalita IVA


Le tabelle delle indennità ufficiali, approvate dal Ministero della Giustizia, sono riportate nel Regolamento dell'Organismo

I costi sono calcolati per le materie obbligatorie di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010.
Si rimanda al Regolamento dell’Organismo per le indennità delle mediazioni volontarie (art. 16 comma 4 DM 180/2010 Tabella A).

Mancata adesione controparte

Avvio: 88,00 €
Spese iniziali: 136,00 €
Spese: 0,00 €
Totale: 224,00 €

Le parti sono presenti ma non possono iniziare la mediazione

Avvio: 88,00 €
Spese iniziali: 136,00 €
Spese: 0,00 €
Totale: 224,00 €

Le parti raggiungono un accordo al primo incontro

Avvio: 88,00 €
Spese iniziali: 136,00 €
Spese: 906,40 €
Totale: 1.130,40 €

Richiesta di proposta in assenza di controparte

Avvio: 88,00 €
Spese iniziali: 136,00 €
Spese: 988,80 €
Totale: 1.212,80 €

Le parti vogliono provare a mediare

Avvio: 88,00 €
Spese iniziali: 136,00 €
Spese: 824,00 €
Totale: 1.048,00 €

Le parti raggiungono un accordo in incontri successivi

Avvio: 88,00 €
Spese iniziali: 136,00 €
Spese: 1.030,00 €
Totale: 1.254,00 €

SPESE D'AVVIO DELLA MEDIAZIONE

Le spese d'avvio, come statuito dal Consiglio di Stato ( ordinanza n° 1694 depositata il 22 aprile 2015, ha riformato la sentenza 1351/2015 del T.A.R. del Lazio che disponeva che non fossero più dovute le spese di avvio a carico delle parti nei procedimenti di mediazione non proseguiti oltre il primo incontro; le spese d'avvio, pertanto, restano dovute sia dalle parti istanti, sia dalle parti aderenti ai procedimenti) non costituiscono un compenso per l'Organismo di Mediazione ma solo una copertura abbattuta e forfettizzata delle spese generali che l'Organismo deve affrontare per l'erogazione, alle parti, di un servizio obbligatorio ex legge, andando parzialmente a coprire i costi generali di organizzazione e segreteria quali, a titolo d'esempio, i costi relativi alle sedi e al personale di segreteria, alla tenuta dei registri e degli elenchi obbligatori, alle comunicazioni obbligatorie al Ministero della Giustizia, alla prenotazione e alla disponibilità delle sale di mediazione, alla redazione e al rilascio dei verbali.

Sempre ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.M. 180/2010 modificato dal D.M. 139/2014, andranno versate anche le "spese vive" affrontate dall'Organismo di mediazione relativamente alla singola procedura, quali, per esempio, costi di eventuali servizi di videoconferenza, costi delle comunicazioni alle altre parti ed eventuali altre spese vive documentate e riconducibili alla procedura.

Comunicazioni alle altre parti (convocazioni, avvisi di rinvii e altre eventuali comunicazioni necessarie allo svolgimento della procedura): sono comprese nelle spese di avvio le comunicazioni effettuate a mezzo posta elettronica certificata o, quando possibile, tramite email, mentre è richiesto il versamento di un fondo spese pari a € 8,00 per ogni comunicazione tramite lettera raccomandata A/R ed € 20,00 per ogni comunicazione richiesta con notificazione tramite Ufficiale Giudiziario.

Mediazione in modalità telematica: alla parte che richieda di partecipare alle sessioni di Mediazione con modalità telematica (videoconferenza) è richiesto il versamento anticipato di un fondo spese di € 30,00 per ogni sessione richiesta.


SANZIONI PREVISTE CONTRO LE PARTI CHE NON PARTECIPANO AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO

Art. 8, comma 5, del D. Lgs. 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013:

"Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

Giustificati motivi per la mancata partecipazione, per analogia con le previsioni normative relative all'interrogatorio formale, sono illegittimo impedimento, la causa di forza maggiore, la mancata o la tardiva comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'incontro.

Inoltre, il giudice potrà valutare il rifiuto ingiustificato a partecipare al procedimento di mediazione come violazione del dovere di lealtà e probità delle parti e conseguentemente condannare l'assente ingiustificato alle spese, ai sensi dell'art. 92 del codice di procedura civile, anche qualora risultasse vincitore nel giudizio.

Nei casi più gravi, il giudice potrebbe ravvisare nel comportamento non collaborativo delle parti mala fede o colpa grave, e sanzionarle ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile condannandole anche al risarcimento del danno (resistenza temeraria).


Concilia: La Mediazione è l'arte del buon senso.

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